La Figc, con una nota ufficiale sul proprio sito, ha comunicato l’estensione dei contratti dei calciatori in prestito fino al 31 Agosto 2020. In precedenza ovviamente la vecchia scadenza del 30 Giugno rappresentava una spina nel fianco per tutti club impegnati nella ripresa del campionato che si protrarrà almeno fino al 31 Luglio (post season esclusa).
Di seguito il comunicato:
COMUNICATO UFFICIALE N. 228/A
Il Presidente Federale
– Considerato che, a seguito della emergenza Covid -19, gran parte dei campionati di calcio sono stati
sospesi a livello internazionale ed analogamente, in Italia, la Figc ha disposto la sospensione
dell’attività ufficiale dal 10 marzo 2020, in ossequio ai provvedimenti emanati dall’autorità
governativa;
– tenuto conto che la FIFA, con documento “Covid – 19. Football Regulatory Issues” dello scorso 7
aprile, nell’auspicio di poter riprendere le attività e concludere i campionati in corso, ha autorizzato
le singole Federazioni ad estendere la durata delle stagioni sportive oltre il 30 giugno 2020;
– preso atto che la FIGC, con provvedimento del 20 maggio 2020, pubblicato sul C.U. n. 196/A di
pari data, ha deciso di prorogare al 31 agosto 2020 la durata della corrente stagione sportiva, per il
settore professionistico, fissando al 1 settembre 2020 l’inizio della stagione sportiva 2020/2021;
– atteso che la FIGC, con provvedimenti dell’8 giugno 2020, pubblicati sui C.U. n. 207, 208 e 209 di
pari data, ha disposto il riavvio dei Campionati di Serie A, Serie B e Serie C a partire dal 20 giugno
2020, con conclusione degli stessi entro il 20 agosto 2020;
– considerato inoltre che la FIFA, nelle linee guida emanate con il citato documento di Aprile e nelle
successive FAQ pubblicate l’11 giugno 2020, richiamando l’attenzione sull’inderogabile principio
della integrità della competizione sportiva, ha raccomandato che i campionati in corso siano
conclusi con le rose disponibili al momento della sospensione, indipendentemente dalla scadenza
dei contratti economici tra società e tesserati prevista al 30 giugno 2020;
– considerato altresì che la UEFA, nel disporre la prosecuzione delle competizioni da essa
organizzate, ha chiarito che le squadre ancora in lizza devono concludere le stesse con le rose
disponibili al momento della sospensione;
– tenuto conto che la FIGC, con i suddetti provvedimenti dell’8 giugno 2020, ha stabilito che le
squadre, per concludere le competizioni della stagione sportiva 2019/2020, dovranno utilizzare
esclusivamente i loro tesserati alla data dell’11 giugno 2020;
– tenuto altresì conto che la FIFA ha all’uopo invitato tutte le componenti interessate a considerare
estesa fino alla chiusura della stagione sportiva 2019/2020 la durata dei contratti economici in
scadenza al 30 giugno 2020 e decorrenti dal 1 settembre 2020 i contratti della stagione sportiva
2020/2021;
– considerato che la stessa FIFA ha auspicato tale soluzione, ricordando che il Regolamento per lo
Status e il Trasferimento dei Calciatori individua la stagione sportiva con il periodo di inizio e
termine delle competizioni ufficiali;
adotta
le linee guida di seguito indicate, affinché tutte le componenti interessate se ne attengano, al fine di
consentire la concreta attuazione di quanto previsto al punto 7 e di garantire il più possibile
omogeneità di trattamento ai rapporti contrattuali, nell’auspicato clima di unità di intenti cui deve
ispirarsi il sistema calcio per affrontare la straordinarietà originata dalla emergenza COVID-19:
a) per i calciatori titolari di contratti pluriennali con la società per la quale sono tesserati a titolo
definitivo alla data di pubblicazione del presente documento, è confermata la validità degli
accordi economici già in essere;
b) per i calciatori titolari di contratti pluriennali con la società cedente e con la società cessionaria
per la quale sono tesserati a titolo temporaneo alla data di pubblicazione del presente
documento, la durata del tesseramento a titolo temporaneo della stagione 2019/2020 si intende
prorogata al 31 agosto 2020. Di conseguenza, il tesseramento della stagione 2020/2021 decorre
dal 1° settembre 2020;
c) per i calciatori titolari di contratti in scadenza al 30 giugno 2020 con la società per la quale sono
tesserati a titolo temporaneo alla data di pubblicazione del presente documento, l’estensione al
31 agosto 2020 della durata del tesseramento a titolo temporaneo della stagione 2019/2020 è
subordinata alla sottoscrizione di apposito modulo federale fra le Parti. In tal caso, il
tesseramento della stagione 2020/2021 decorre dal 1° settembre 2020;
d) nei casi di cui alle lettere a) e b) e, per la lettera c), in caso di accordo sulla estensione al 31
agosto 2020 del tesseramento a titolo temporaneo, la “Parte fissa” della retribuzione lorda sarà
riparametrata, ai fini dei controlli federali e salvo diverso accordo fra le parti: i) sulla base di 14
mensilità (suddividendo l’importo dovuto per la mensilità di giugno in ratei mensili di pari
importo per i mesi di giugno, luglio e agosto) per la stagione 2019/2020; ii) sulla base di 10 ratei
mensili di pari importo a partire dalla mensilità di settembre 2020 per la stagione 2020/2021
(relativamente al contratto con la società titolare del tesseramento nella medesima stagione). Gli
eventuali diversi accordi fra le Parti dovranno, in ogni caso, essere sottoscritti su apposito
modulo federale;
e) per i calciatori titolari di contratti in scadenza al 30 giugno 2020 con la società per la quale sono
tesserati a titolo definitivo alla data di pubblicazione del presente documento, l’estensione al 31
agosto 2020 del tesseramento e del contratto economico, da riproporzionarsi – come regola
generale – secondo i parametri economici del contratto al 30 giugno 2020, tenendo in ogni caso
conto della attività effettivamente prestata e da prestarsi in squadra fino al termine della
stagione, è subordinata alla sottoscrizione di apposito modulo federale fra le Parti;
f) per gli allenatori ed i preparatori atletici titolari di contratti pluriennali è confermata la validità
degli accordi economici già in essere, da regolarsi secondo le previsioni della lettera d);
g) per gli allenatori ed i preparatori atletici titolari di contratti in scadenza al 30 giugno 2020
l’estensione al 31 agosto 2020 del tesseramento e del contratto economico, da riproporzionarsi –
come regola generale – secondo i parametri economici del contratto al 30 giugno 2020, tenendo
in ogni caso conto della attività effettivamente prestata e da prestarsi in squadra fino al termine
della stagione, è subordinata alla sottoscrizione di apposito modulo federale fra le Parti;
h) gli eventuali accordi di ridefinizione, anche parziale, degli importi contrattualmente previsti per
la “Parte fissa” delle mensilità di marzo 2020 e/o aprile 2020 e/o maggio 2020 e/o giugno 2020,
depositati presso la Lega competente, devono intendersi risolutivi di ogni controversia per gli
effetti derivanti dall’emergenza epidemiologica Covid – 19, con conseguente non impugnabilità
e non esperibilità di azioni riguardo ai predetti accordi;
i) la decorrenza dal 1° luglio 2020 degli eventuali accordi preliminari relativi alla stagione
2020/2021 depositati prima della data di pubblicazione del presente documento è posticipata al
1° settembre 2020. Restano invariate le pattuizioni economiche, salvo diverso accordo fra le
Parti;
j) i presenti principi troveranno applicazione soltanto per le società che riprenderanno l’attività
ufficiale nella stagione sportiva 2019/2020.