Con una nota sul proprio sito ufficiale, la Figc ha comunicato che la Procura Federale ha deferito ChievoVerona e Cesena per aver sottoscritto variazioni di tesseramento di alcuni calciatori indicando un corrispettivo superiore al reale e per aver contabilizzato nei bilanci plusvalenze fittizie e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo dalle norme che regolano i bilanci delle società di capitali, condotte finalizzate a far apparire un patrimonio netto superiore a quello esistente alla fine di ciascun esercizio e ciascun semestre così da ottenere la Licenza Nazionale e l’iscrizione al campionato delle stagioni 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 in assenza dei requisiti previsti dalla normativa federale.
Ecco il comunicato integrale della Figc:
Il Procuratore Federale ed il Procuratore Federale Aggiunto, espletata l’attività istruttoria in
sede disciplinare ed esaminati gli atti del procedimento, hanno deferito dinnanzi al Tribunale
Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:
1) Sig. Luca CAMPEDELLI, all’epoca dei fatti Presidente del Consiglio di Amministrazione della società AC CHIEVO VERONA SRL:
1.a) violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, comma 1 e dell’art. 8 commi 1, 2 e 4 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 19 dello statuto federale, per aver sottoscritto le variazioni di tesseramento dei calciatori HADDOU, TOMASSINI, GKARAS, MAGRINI, CONCATO, MAZZAVILLANI, MAHMUTI, BARTOLETTI, FOLETTO, ANDREOLI, EZIEFULA, SARINI, TOSI, RODRIGUEZ DE MIGUEL, ZAMBELLI, GRIECO, PLACIDI, GARRITANO, BORGOGNA, RIGIONE, ZOPPI, ASLLANI, CANTARELLI, DRUDI, PAROL, MANSI, GALASSI, DI CECCO, FONTE, ROMANO, indicando in tutte un corrispettivo superiore al
reale, allo scopo di commettere le condotte disciplinarmente rilevanti di cui al punto 1.b
che segue;
1.b) violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, comma 1 e dell’art. 8 commi 1, 2 e 4 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 19 dello statuto federale, per aver contabilizzato nei Bilanci al 30 giugno 2014, 30 giugno 2015, 30 giugno 2016, 30 giugno 2017 e nelle situazioni semestrali al 31 dicembre 2014, 31 dicembre 2015, 31 dicembre 2016 e 31 dicembre 2017 della società AC Chievo Verona Srl plusvalenze fittizie per complessivi € 25.380.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi € 23.850.000, condotte finalizzate a far apparire un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine di ciascun esercizio e di ciascun semestre, così da ottenere la Licenza Nazionale e l’iscrizione al campionato di Serie A delle stagioni 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018 in assenza dei requisiti previsti dalla normativa federale;
2) Sig. Piero CAMPEDELLI, all’epoca dei fatti Consigliere della società AC Chievo Verona Srl: violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, commi 1 e 5 e dell’art. 8 commi 1, 2 e 4 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 19 dello statuto federale, per non aver esercitato il proprio dovere di vigilare con diligenza sull’operato dell’organo amministrativo nella formazione dei documenti contabili societari e per non avere espresso il proprio dissenso rispetto alla contabilizzazione nei Bilanci al 30 giugno 2014, 30 giugno 2015, 30 giugno 2016, 30 giugno 2017 e nelle situazioni semestrali al 31 dicembre 2014, 31 dicembre 2015, 31 dicembre 2016 e 31 dicembre 2017 della società AC Chievo Verona Srl di plusvalenze fittizie per complessivi € 25.380.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi € 23.850.000, condotte finalizzate a far apparire un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine di ciascun esercizio e di ciascun semestre, così da ottenere la Licenza Nazionale e l’iscrizione al campionato di Serie A delle stagioni 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018 in assenza dei requisiti previsti dalla normativa federale;
3) Sig. Giuseppe CAMPEDELLI, all’epoca dei fatti Consigliere della società AC Chievo Verona Srl: violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, commi 1 e 5 e dell’art. 8 commi 1, 2 e 4 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 19 dello statuto federale, per aver approvato la contabilizzazione nei Bilanci al 30 giugno 2014, 30 giugno 2015, 30 giugno 2016, 30 giugno 2017 e nelle situazioni semestrali al 31 dicembre 2014, 31 dicembre 2015, 31 dicembre 2016 e 31 dicembre 2017 della società AC Chievo Verona
Srl di plusvalenze fittizie per complessivi € 25.380.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi € 23.850.000, condotte finalizzate a far apparire un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine di ciascun esercizio e di ciascun semestre, così da ottenere la Licenza Nazionale e l’iscrizione al campionato di Serie A delle stagioni 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018 in assenza dei requisiti previsti dalla normativa federale;
4) Sig. Michele CORDIOLI, all’epoca dei fatti Consigliere della società AC Chievo Verona Srl: violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, commi 1 e 5 e dell’art. 8 commi 1, 2 e 4 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 19 dello statuto federale, per aver
approvato la contabilizzazione nei Bilanci al 30 giugno 2014, 30 giugno 2015, 30 giugno 2016, 30 giugno 2017 e nelle situazioni semestrali al 31 dicembre 2014, 31 dicembre 2015, 31 dicembre 2016 e 31 dicembre 2017 della società AC Chievo Verona Srl di plusvalenze fittizie per complessivi € 25.380.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi € 23.850.000, condotte finalizzate a far apparire un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine di ciascun esercizio e di ciascun semestre, così da ottenere la Licenza Nazionale e l’iscrizione al campionato di Serie A delle stagioni 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018 in assenza dei requisiti previsti dalla normativa federale;
5) Sig. Antonio CORDIOLI, all’epoca dei fatti Consigliere della società AC Chievo Verona Srl: violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, commi 1 e 5 e dell’art. 8 commi 1, 2 e 4 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 19 dello statuto federale, per non aver esercitato il proprio dovere di vigilare con diligenza sull’operato dell’organo amministrativo nella formazione dei documenti contabili societari e per non avere espresso il proprio dissenso rispetto alla contabilizzazione nei Bilanci al 30 giugno 2014, 30 giugno 2015, 30 giugno 2016, 30 giugno 2017 e nelle situazioni semestrali al 31 dicembre 2014, 31 dicembre 2015, 31 dicembre 2016 e 31 dicembre 2017 della società AC Chievo Verona Srl di plusvalenze fittizie per complessivi € 25.380.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi € 23.850.000, condotte finalizzate a far apparire un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine di ciascun esercizio e di ciascun semestre, così da ottenere la Licenza Nazionale e l’iscrizione al campionato di Serie A delle stagioni 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018 in assenza dei requisiti previsti dalla normativa federale;
6) Sig. Gabriele VALENTINI, all’epoca dei fatti Direttore Generale tesserato per la società AC CESENA SPA: violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. e dell’art. 8 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione all’art. 19 dello statuto federale, per aver sottoscritto e depositato presso la competente Lega le variazioni di tesseramento dei calciatori HADDOU, TOMASSINI, MAHMUTI, BARTOLETTI, FOLETTO, ANDREOLI, EZIEFULA, SARINI, TOSI, RODRIGUEZ DE MIGUEL, ZAMBELLI, GRIECO, PLACIDI, GARRITANO, BORGOGNA, RIGIONE, ZOPPI, ASLLANI, CANTARELLI, DRUDI, PAROL, MANSI, GALASSI, DI CECCO, FONTE, ROMANO, indicando in tutte un corrispettivo superiore al reale, consapevole delle conseguenze di tale comportamento sui dati contabili della società AC Cesena SpA;
7) Sig. Giorgio LUGARESI, all’epoca dei fatti Presidente del Consiglio di Amministrazione della società AC CESENA SPA:
7.a) violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, comma 1 e dell’art. 8 commi 1, 2 e 4 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 19 dello statuto federale, per aver sottoscritto le variazioni di tesseramento dei calciatori GKARAS, MAGRINI, CONCATO, MAZZAVILLANI, indicando in tutte un corrispettivo superiore al reale, allo scopo di commettere le condotte disciplinarmente rilevanti di cui al punto 7.b che segue;
7.b) violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, comma 1 e dell’art. 8 commi 1, 2 e 4 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 19 dello statuto federale, per aver contabilizzato nei Bilanci al 30 giugno 2014, 30 giugno 2015, 30 giugno 2016, 30
giugno 2017 e nelle situazioni semestrali al 31 dicembre 2014, 31 dicembre 2015, 31 dicembre 2016 e 31 dicembre 2017 della società AC Cesena SpA plusvalenze fittizie per complessivi € 25.800.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per
complessivi € 27.330.000, condotte finalizzate a far apparire un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine di ciascun esercizio e di ciascun semestre, così da ottenere la Licenza Nazionale e l’iscrizione al campionato di Serie B delle stagioni 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018 in assenza dei requisiti previsti dalla
normativa federale;
8) Sig. Graziano PRANSANI, all’epoca dei fatti Vice Presidente della società AC Cesena Spa: violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, commi 1 e 5 e dell’art. 8 commi 1, 2 e 4 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 19 dello statuto federale, per aver approvato la contabilizzazione nei Bilanci al 30 giugno 2014, 30 giugno 2015, 30 giugno 2016, 30 giugno 2017 e nelle situazioni semestrali al 31 dicembre 2014, 31 dicembre 2015, 31 dicembre 2016 e 31 dicembre 2017 della società AC Cesena SpA di
plusvalenze fittizie per complessivi € 25.800.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi € 27.330.000, condotte finalizzate a far apparire un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine di ciascun esercizio e di ciascun semestre, così da ottenere la Licenza Nazionale e l’iscrizione al campionato di Serie B delle stagioni 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018 in assenza dei requisiti previsti dalla normativa federale;
9) Sig. Mauro URBINI, all’epoca dei fatti Vice Presidente della società AC Cesena Spa: violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, commi 1 e 5 e dell’art. 8 commi 1, 2 e 4 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 19 dello statuto federale, per aver approvato la contabilizzazione nei Bilanci al 30 giugno 2014, 30 giugno 2015, 30 giugno 2016, 30 giugno 2017 e nelle situazioni semestrali al 31 dicembre 2014, 31 dicembre 2015, 31 dicembre 2016 e 31 dicembre 2017 della società AC Cesena SpA di plusvalenze fittizie per complessivi € 25.800.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi € 27.330.000, condotte finalizzate a far apparire un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine di ciascun esercizio e di ciascun semestre, così da ottenere la Licenza Nazionale e l’iscrizione al campionato di Serie B delle stagioni 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018 in assenza dei requisiti previsti dalla normativa federale;
10) Sig. Marino VERNOCCHI, all’epoca dei fatti Consigliere della società AC Cesena Spa: violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, commi 1 e 5 e dell’art. 8 commi 1, 2 e 4 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 19 dello statuto federale, per aver
approvato la contabilizzazione nei Bilanci al 30 giugno 2014, 30 giugno 2015, 30 giugno 2016, 30 giugno 2017, per non aver esercitato il proprio dovere di vigilare con diligenza sull’operato dell’organo amministrativo nella formazione dei documenti contabili societari e per non avere espresso il proprio dissenso rispetto alla contabilizzazione nelle situazioni semestrali al 31 dicembre 2014, 31 dicembre 2015, 31 dicembre 2016 e 31 dicembre 2017 della società AC Cesena SpA di plusvalenze fittizie per complessivi € 25.800.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito
dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi € 27.330.000, condotte finalizzate a far apparire un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine di ciascun esercizio e di ciascun semestre, così da
ottenere la Licenza Nazionale e l’iscrizione al campionato di Serie B delle stagioni 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018 in assenza dei requisiti previsti dalla normativa federale;
11) Sig. Walther CASADEI, all’epoca dei fatti Consigliere della società AC Cesena Spa: violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, commi 1 e 5 e dell’art. 8 commi 1, 2 e 4 del Codice di Giustizia Sportiva
12) Sig. Mauro GIORGINI, all’epoca dei fatti Consigliere della società AC Cesena Spa: violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, commi 1 e 5 e dell’art. 8 commi 1, 2 e 4 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 19 dello statuto federale, per aver approvato la contabilizzazione nei Bilanci al 30 giugno 2014, 30 giugno 2015, 30 giugno 2016, 30 giugno 2017 e nelle situazioni semestrali al 31 dicembre 2014, 31 dicembre 2015, 31 dicembre 2016 e 31 dicembre 2017 della società AC Cesena SpA di plusvalenze fittizie per complessivi € 25.800.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi € 27.330.000, condotte finalizzate a far apparire un Patrimonio Netto
superiore a quello realmente esistente alla fine di ciascun esercizio e di ciascun semestre, così da ottenere la Licenza Nazionale e l’iscrizione al campionato di Serie B delle stagioni 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018 in assenza dei requisiti previsti dalla normativa federale;
13) Sig. Claudio MANUZZI, all’epoca dei fatti Consigliere della società AC Cesena Spa: violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, commi 1 e 5 e dell’art. 8 commi 1, 2 e 4 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 19 dello statuto federale, per aver approvato la contabilizzazione nei Bilanci al 30 giugno 2014, 30 giugno 2015, 30 giugno 2016, 30 giugno 2017 e nella situazione semestrale al 31 dicembre 2015, per non aver esercitato il proprio dovere di vigilare con diligenza sull’operato dell’organo amministrativo nella formazione dei documenti contabili societari e per non avere espresso il proprio dissenso rispetto alla contabilizzazione nelle situazioni semestrali al 31 dicembre 2014, 31 dicembre 2016 e 31 dicembre 2017 della società AC Cesena SpA di plusvalenze fittizie per complessivi € 25.800.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi € 27.330.000, condotte finalizzate a far apparire un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine di ciascun esercizio
e di ciascun semestre, così da ottenere la Licenza Nazionale e l’iscrizione al campionato di Serie B delle stagioni 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018 in assenza dei requisiti previsti dalla normativa federale;
14) Sig. Annunzio SANTERINI, all’epoca dei fatti Consigliere della società AC Cesena Spa: violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, commi 1 e 5 e dell’art. 8 commi 1, 2 e 4 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 19 dello statuto federale, per aver approvato la contabilizzazione nei Bilanci al 30 giugno 2014, 30 giugno 2015, 30 giugno 2016, 30 giugno 2017 e nelle situazioni semestrali al 31 dicembre 2014, 31 dicembre 2015, 31 dicembre 2016 e 31 dicembre 2017 della società AC Cesena SpA di plusvalenze fittizie per complessivi € 25.800.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi € 27.330.000, condotte finalizzate a far apparire un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine di ciascun esercizio e di ciascun semestre, così da ottenere la Licenza Nazionale e l’iscrizione al campionato di Serie B delle stagioni 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018 in assenza dei requisiti previsti dalla normativa federale;
15) Sig. Giampiero CECCARELLI, all’epoca dei fatti Consigliere della società AC Cesena Spa: violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, commi 1 e 5 e dell’art. 8 commi 1, 2 e 4 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 19 dello statuto federale, per aver approvato la contabilizzazione nei Bilanci al 30 giugno 2014, 30 giugno 2015, 30 giugno 2016, 30 giugno 2017 e nelle situazioni semestrali al 31 dicembre 2014, 31 dicembre 2015, 31 dicembre 2016 e 31 dicembre 2017 della società AC Cesena SpA di
plusvalenze fittizie per complessivi € 25.800.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi € 27.330.000, condotte finalizzate a far apparire un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine di ciascun esercizio e di ciascun semestre, così da ottenere la Licenza Nazionale e l’iscrizione al campionato di Serie B delle stagioni 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018 in assenza dei requisiti previsti dalla normativa federale;
16) Sig. Christian DIONIGI, all’epoca dei fatti Consigliere della società AC Cesena Spa: violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, commi 1 e 5 e dell’art. 8 commi 1, 2 e 4 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 19 dello statuto federale, per aver
approvato la contabilizzazione nei Bilanci al 30 giugno 2014, 30 giugno 2015 e nella situazione semestrale al 31 dicembre 2014 della società AC Cesena SpA di plusvalenze fittizie per complessivi € 8.600.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi € 8.680.000, condotte finalizzate a far apparire un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine di ciascun esercizio e di ciascun semestre, così da ottenere la Licenza Nazionale e l’iscrizione al campionato di Serie B della stagione 2015/2016 in assenza dei requisiti previsti dalla normativa federale;
17) Sig. Guido ALDINI, all’epoca dei fatti Consigliere della società AC Cesena Spa: violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, commi 1 e 5 e dell’art. 8 commi 1, 2 e 4 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 19 dello statuto federale, per aver approvato la contabilizzazione nei Bilanci al 30 giugno 2014, 30 giugno 2015, per non aver esercitato il proprio dovere di vigilare con diligenza sull’operato dell’organo amministrativo nella formazione dei documenti contabili societari e per non avere espresso il proprio dissenso rispetto alla contabilizzazione nella situazione semestrale al 31 dicembre 2014 della società AC Cesena SpA di plusvalenze fittizie per complessivi € 8.600.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi € 8.680.000, condotte finalizzate a far apparire un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine di ciascun esercizio e di ciascun semestre, così da ottenere la Licenza Nazionale e l’iscrizione al campionato di Serie B della stagione 2015/2016 in assenza dei requisiti previsti dalla normativa federale;
18) Sig. Roberto CHECCHIA, all’epoca dei fatti Consigliere della società AC Cesena Spa: violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, commi 1 e 5 e dell’art. 8 commi 1, 2 e 4 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 19 dello statuto federale, per aver approvato la contabilizzazione nei Bilanci al 30 giugno 2014, 30 giugno 2015 e nella situazione semestrale al 31 dicembre 2014 della società AC Cesena SpA di plusvalenze fittizie per complessivi € 8.600.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per
complessivi € 8.680.000, condotte finalizzate a far apparire un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine di ciascun esercizio e di ciascun semestre, così da ottenere la Licenza Nazionale e l’iscrizione al campionato di Serie B
della stagione 2015/2016 in assenza dei requisiti previsti dalla normativa federale;
19) Sig. Samuele MARIOTTI, all’epoca dei fatti Consigliere della società AC Cesena Spa: violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, commi 1 e 5 e dell’art. 8 commi 1, 2 e 4 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 19 dello statuto federale, per aver approvato la contabilizzazione nei Bilanci al 30 giugno 2014, 30 giugno 2015 e nella situazione semestrale al 31 dicembre 2014 della società AC Cesena SpA di plusvalenze fittizie per complessivi € 8.600.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per
complessivi € 8.680.000, condotte finalizzate a far apparire un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine di ciascun esercizio e di ciascun semestre, così da ottenere la Licenza Nazionale e l’iscrizione al campionato di Serie B
della stagione 2015/2016 in assenza dei requisiti previsti dalla normativa federale;
20) Sig. Roberto DESIDERIO, all’epoca dei fatti Consigliere della società AC Cesena Spa: violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, commi 1 e 5 e dell’art. 8 commi 1, 2 e 4 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 19 dello statuto federale, per aver approvato la contabilizzazione nei Bilanci al 30 giugno 2016 e 30 giugno 2017 e nelle situazioni semestrali al 31 dicembre 2015, 31 dicembre 2016 e 31 dicembre 2017 della società AC Cesena SpA di plusvalenze fittizie per complessivi € 17.200.000 e
immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi € 18.650.000, condotte finalizzate a far apparire un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine di ciascun esercizio e di ciascun semestre, così da ottenere la Licenza Nazionale e l’iscrizione al campionato di Serie B delle stagioni 2016/2017 e 2017/2018 in assenza dei requisiti previsti dalla normativa federale;
21) la società AC CHIEVO VERONA SRL a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo Presidente munito di poteri di rappresentanza, Luca Campedelli nonché ai suoi Amministratori Sigg.ri Piero Campedelli, Giuseppe Campedelli, Michele Cordioli e Antonio Cordioli;
22) la società AC CESENA SPA a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S. per le condotte ascritte al suo Presidente munito di poteri di rappresentanza Giorgio Lugaresi, nonché ai suoi Amministratori Sigg.ri Graziano Pransani, Mauro Urbini, Marino Vernocchi, Walther Casadei, Christian Dionigi, Mauro
Giorgini, Claudio Manuzzi, Annunzio Santerini, Guido Aldini, Roberto Checchia, Samuele
Mariotti, Giampiero Ceccarelli ed al suo Direttore Generale Sig. Gabriele Valentini