Home Calcio 360º Caso Chievo, la parola all’Avvocato Truncè

Caso Chievo, la parola all’Avvocato Truncè

by Redazione Sport Time Calabria

Tra pochi giorni comincerà un itinerario burocratico abbastanza fastidioso per il Chievo Verona. Per capirne di più abbiamo realizzato un’intervista esclusiva all’Avvocato Aldo Truncè, Presidente della Camera Penale di Crotone, che in maniera cordiale ed elegante ha risposto alle nostre domande.

Di seguito l’intera conversazione:

La Figc ha comunicato il deferimento del Chievo Verona da parte della Procura Federale qualche settimana fa con l’accusa di aver manipolato alcune operazioni di mercato per poter ottenere un bilancio adeguato al rilascio della licenza di iscrizione in Serie A negli ultimi 3 anni. Di che tipologia di reato stiamo parlando e a cosa va incontro il Chievo Verona sotto il profilo giudiziario?
Secondo l’ipotesi della Procura Federale il Chievo Verona ed il Cesena si sarebbero scambiati ben 30 calciatori con plusvalenze per milioni di euro. Per questi calciatori si sarebbe indicato “un corrispettivo superiore al reale, allo scopo di commettere le condotte disciplinarmente rilevanti, violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità”.
Per questo motivo i dirigenti del club dovranno rispondere dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale-Sezione Disciplinare, della fattispecie prevista dall’art. 8 (Violazioni in materia gestionale ed economica) del Codice di Giustizia Sportiva.
SI tratta di un illecito amministrativo che si in caso di alterazione e falsificazione materiale o ideologica, anche parziale, dei documenti richiesti dagli Organi della giustizia sportiva, dalla COVISOC e dagli altri organi di controllo della FIGC, nonché dagli organismi competenti in relazione al rilascio delle licenze UEFA e FIGC.
Secondo il comma 4 dell’art. 8, la società che, mediante falsificazione dei propri documenti contabili o amministrativi ovvero mediante qualsiasi altra attività illecita o elusiva, tenta di ottenere od ottenga l’iscrizione a una competizione cui non avrebbe potuto essere ammessa sulla base delle disposizioni vigenti, è punita con una sanzione che va dalla penalizzazione di uno o più punti in classifica, fino alla retrocessione, all’esclusione del campionato di competenza, e alla revoca di titoli.
Dunque, se il Tribunale federale dovesse accertare la commissione dell’illecito amministrativo contestato dalla Procura Federale, la promozione in serie A potrebbe essere revocata, ed il Chievo potrebbe persino retrocedere all’ultimo posto della classifica del campionato di serie A a cui ha partecipato nel campionato 2017-2018.

Qual è la differenza tra giustizia sportiva e giustizia ordinaria?
Nella giustizia ordinaria vi è la presunzione di innocenza dell’imputato, che deve difendersi dalle accuse formulate dal pubblico ministero, a cui è attribuito l’onere di dimostrare la colpevolezza dell’imputato.
Nella giustizia sportiva è esattamente il contrario. Vi è la presunzione di colpevolezza in base ad elementi meramente indiziari che sono sufficienti alla Procura Federale per formulare un’incolpazione, dalla quale la società sportiva chiamata in giudizio dovrà difendersi.
In poche parole nella giustizia ordinaria l’imputato deve dimostrare di non essere colpevole, nella giustizia sportiva l’incolpato deve dimostrare di essere innocente.

Dopo la richiesta della Procura Federale, che si pronuncerà giorno 17, quali e quanti sono gli appelli a cui il Chievo Verona potrebbe eventualmente rivolgersi?
Vi è la possibilità di esperire un secondo e terzo grado di giudizio. L’ordinamento di giustizia sportiva prevede due gradi di giustizia di merito interni. Giustizia interna in quanto espletata in ambito FIGC, a seconda della competenza territoriale e per competizione, da Giudici Sportivi nazionali e territoriali, dalle Commissioni Disciplinari nazionali e territoriale e dalla Corte di Giustizia Federale. Tali organi sono definiti “endofederali” in quanto previsti dal Codice di Giustizia Sportiva che contiene le norme di comportamento e le sanzioni applicabili ai soggetti facenti parte della FIGC. E’ altresì previsto un terzo grado che può essere esperito, a seconda della natura della controversia, o dal TNAS (Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport) o dall’ Alta Corte, entrambi organi di giustizia del CONI. I suddetti organi sono definiti “esofederali” in contrapposizione con gli organi precedentemente illustrati, in quanto esterni alla FIGC ed anch’essi giudicano nel merito.


Possiamo stabilire delle tempistiche certe dei vari tribunali?
A differenza della giustizia ordinaria, i tempi sono rapidissimi.
La decisione può essere passibile di ricorso in appello entro quindici giorni dalla deliberazione e l’udienza va fissata entro dieci giorni dalla ricezione del ricorso. Tra la fissazione dell’udienza e l’udienza stessa deve intercorrere un termine non inferiore a venti e non superiore ai trenta giorni.
A conti fatti, la deliberazione in primo grado del 17 luglio, potrebbe essere ridiscussa in appello al massimo 55 giorni dopo, e dunque entro il 10 settembre prossimo.

Secondo lei, quante possibilità ci sono che il Crotone possa essere protagonista in Serie A per la terza volta consecutiva?
Sono un avvocato, ma sono anche troppo tifoso e scaramantico per sbilanciarmi. Posso solo dire che il codice di giustizia sportiva prevede l’intervento del terzo davanti al Tribunale federale, qualora sia titolare di una situazione giuridicamente protetta nell’ordinamento federale. Abbiamo voce in capitolo e la faremo sentire.

 

 

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