Home Serie BApprofondimenti Caso Chievo, Avv. Del Re: ” dubbi sulla possibilità da parte della Procura di promuovere nuovamente l’azione”

Caso Chievo, Avv. Del Re: ” dubbi sulla possibilità da parte della Procura di promuovere nuovamente l’azione”

by Redazione Sport Team Calabria

All’esito della (non)sentenza del TFN, sono state varie le reazioni degli addetti ai lavori pitagorici. Rabbia e delusione per un cavillo burocratico che ha fatto si che venisse dichiarata l’improcedibilità.

Sono tante le voci circolate subito dopo l’esito di ieri, ma non tutte fondate. Abbiamo – proprio per questo – interpellato lo Studio Legale Del Re – Marullo, che tramite l’esperto di Diritto Sportivo, Guido Del Re ci ha chiarito un po’ le idee.


Avvocato può spiegare meglio cosa ha statuito ieri il TFN in merito all’improcedibilità del deferimento?
La vicenda ruota, come spesso accade, attorno alla concezione dei termini all’interno del Diritto Sportivo. Con il Collega Casarola mi sono occupato di un caso analogo, non nel merito ma nell’eccezioni preliminari, nel quale avevamo richiesto l’improcedibilità del deferimento nei confronti di alcuni tesserati in quanto decorsi i termini di cui all’art. 32 ter c.4 che impone espressamente alla Procura Federale il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’audizione o della presentazione della memoria per esercitare l’azione disciplinare formulando l’incolpazione mediante atto di deferimento. Il tutto basato sul diritto dell’incolpato a non rimanere nel limbo temporale tra la comunicazione delle conclusioni delle indagini ed il deferimento stesso nonché in ossequio a quanto previsto dall’art. 38 c.6 CGS secondo cui: “Tutti i termini previsti dal presente Codice sono perentori.” Seppur vittoriosi in primo grado, in secondo grado veniva accolta la tesi della Procura Federale secondo cui tali termini dovevano considerarsi come ordinatori e non perentori.
Nel “caso Chievo”, il TFN ha accolto le eccezioni preliminari sulla improcedibilità del deferimento per non aver dato la possibilità al sig. Campedelli, nonostante espressa richiesta, di essere ascoltato ai sensi del richiamato art. 32 ter c.4. La Procura Federale, questa volta, ha contestato il fatto che tale richiesta fosse avvenuta oltre il termine di 20 giorni dalla conclusione delle indagini, in quanto termine perentorio.


Alla luce della dichiarazione del TFN dell’improcedibilità del deferimento nei confronto del Chievo di altri tesserati come può agire la Procura Federale?
La situazione è estremamente complessa. Il TFN ha dichiarato difatti il deferimento improcedibile e restituito gli atti alla Procura. Avverso tale decisione la Procura potrà certamente proporre appello, seppur sul diritto alla difesa e sul carattere ordinatorio dei termini, la giurisprudenza sportiva si è espressa più volte in maniera unanime.
Sulla possibilità per la Procura di promuovere nuovamente l’azione ho dei dubbi. Difatti, dovrebbe rinnovare l’atto di conclusioni delle indagini preliminari (per poter concedere agli incolpati il diritti ad essere ascoltati) e deferire nuovamente le parti innanzi al Tribunale. Oltre alla problematica relativa ai termini si potrebbe incorrere, a mio modesto parere, nella violazione del principio “ne bis in idem”, in forza del quale un giudice non può esprimersi due volte sulla stessa azione, se si è già formata la cosa giudicata. Staremo a vedere.

Il TFN ha ammesso le richieste di intervento del Palermo, della Virtus Entella e del Crotone. La società calabrese ha qualche speranza che il Chievo possa essere condannato con una sanzione applicabile nella stagione 2017/2018 e quindi retrocesso?
Sono simpatizzante del Crotone ma non penso che la cosa sia auspicabile. Difatti nella decisione odierna il Tribunale Federale Nazionale si è espresso in maniera chiara in merito all’applicazione della sanzione ai sensi dell’art. 18 c.1 lett. g) del Codice di Giustizia Sportiva. Tale articolo prevede infatti che la sanzione dei punti di penalizzazione in classifica, solo quando si appalesi inefficace nella stagione sportiva in corso, può essere fatta scontare nella stagione sportiva successiva. Il punto è che per “stagione sportiva” in corso, il Tribunale Federale Nazionale considera quella 2018/2019 essendo, sia la formalizzazione delle richieste sanzionatorie della Procura Federale che la conseguente decisione, adottate proprio nella stagione 2018/2019.


Il Crotone ha oggi annunciato all’esito della sentenza di volere subito un nuovo processo sottolineando l’errore tecnico commesso dalla Procura Federale in forza del quale Il Tribunale federale non avrebbe assolto la società clivense, ma rinviato gli atti alla Procura per rifare tutta la procedura da capo ed in modo corretto. 
E’ certamente errato parlare di errore tecnico in quanto non si è avuto, ad esempio, un errore nella notifica ed una remissione nei termini per poter sanare il tutto. In tale contesto è avvenuta una interpretazione difforme sulla possibilità di assolvere al diritto di audizione. Secondo la Procura il Campedelli era decaduto da tale diritto non avendolo richiesto entro il termine di 20 giorni (considerandolo quale termine perentorio), il Chievo invece, ritenendo tale termine ordinatorio, riteneva che l’audizione poteva avvenire in quanto non ancora notificato il deferimento. Di fatto gli atti non sono stati rinviato alla Procura per “rifare” tutta la procedura da capo ma è stato dichiarato improcedibile il procedimenti con tutti le conseguenze, le complicanze ed i dubbi che ho precedentemente illustrato.

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